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Tribunali Emilia-Romagna > Licenziamento superamento comporto
Data: 19/04/2000
Giudice: Strozzi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 314/00
Parti: Biggi + 11 / Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca / Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia Romagna/ Centro Servizi Amministrativi di Parma
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - PERIODO DI COMPORTO NEL SETTORE METALMECCANICO – IPOTESI DI PASSAGGIO DAL COMPORTO BREVE AL COMPORTO LUNGO – CONCETTO DI MALATTIA CONTINUATIVA.


Alla presunta scadenza di sei mesi di malattia (determinata da più eventi morbosi dei quali più di quattro imputabili all’ultimo) una società licenziava la propria dipendente invocando la norma contrattuale (Art. 19 D.S. Parte I CCNL Metalmeccanici) che determina il diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi (per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti) anche in caso di più malattie, con riferimento alle assenze complessivamente verificatesi negli ultimi tre anni procedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. l’applicabilità del cd. “comporto breve”. La stessa norma, peraltro prevede che “Nell’ipotesi in cui il superamento dei sopra indicati periodi di conservazione del posto fosse determinato da un evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti dal comma precedente, pari alla metà dei periodi stessi. Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto sarà: a) per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9 (…)”. La società ha ritenuto che per conseguire il comporto di nove mesi occorrerebbe che tutti interi i primi sei mesi (o nove, o dodici, a seconda dell’anzianità di servizio) fossero superati da un’unica malattia, o interrotta da ripresa non superiore a due mesi. Di diverso avviso si è invece dimostrato il giudice che, accogliendo la tesi della lavoratrice, ha affermato: “… il riferimento lessicale al superamento del periodo di comporto breve determinato da un evento morboso continuativo – e, si noti, il detto evento non è specificato come unico – consente di individuare due distinte ipotesi di passaggio dal comporto breve al comporto prolungato: una caratterizzata da un’unica malattia, in sé o attraverso la ben specificata ricaduta, superante per durata lo spettante periodo di comporto breve, l’altra caratterizzata da più malattie, l’ultima delle quali continuativa (cioè comportante un’assenza dal lavoro, in ragione dell’entità della patologia, di apprezzabile durata) che comporti in sé, attraverso la ricaduta, il superamento del comporto breve”. Il magistrato è pervenuto a tale conclusione sia dalla lettura del testo contrattuale (peraltro definito “non certo lessicalmente ineccepibile”) sia in via logica, anche considerando che altrimenti sarebbe stata eccessiva la reformatio in pejus a danno del lavoratore della normativa contrattuale rispetto alla regolamentazione contenuta nel precedente CCNL. Egli ha così concluso: “E’ opinione di chi scrive che mediante le cennate norme dell’art. 19, le parti contrattuali abbiano inteso e voluto prolungare il comporto in presenza di malattia continuativa - id est importante per durata, ma anche forse per entità oggettiva - tale da condurre, in sé o per effetto di specifica ricaduta (e di questa viene limitata la stessa opinione) al superamento del periodo di comporto breve anche in ragione di pregresse malattie minori”. Il licenziamento veniva pertanto dichiarato illegittimo perché intimato prima dello scadere del periodo di comporto lungo